ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
1. E’ costituita un’associazione denominata “UNIONE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO DI VENEZIA” in breve anche “U.G.C.d.L. di Venezia”.

ARTICOLO 2
SEDE
1. L’associazione ha sede in Mestre (Ve), Galleria Giacomuzzi 6.
2. Il consiglio direttivo potrà stabilire la sede in un altro luogo purché nel comune di Venezia.

ARTICOLO 3
DURATA
1. L’associazione avrà durata illimitata.

ARTICOLO 4
SCOPO
1. L’associazione ha per scopo la promozione della figura professionale, intellettuale e sociale del giovane Consulente del Lavoro.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, essa potrà organizzare corsi, convegni, conferenze ed anche incontri conviviali che favoriscano il consolidamento di legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.

ARTICOLO 5
SOCI
1. Sono soci dell’associazione, i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Venezia e provincia che all’atto dell’iscrizione, ovvero del rinnovo, non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.
2. Sono soci onorari coloro i quali, individuati e nominati dal consiglio direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dell’associazione. I soci onorari partecipano all’assemblea non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
3. Sono soci nominali i praticanti, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia per il solo periodo d’iscrizione in tale registro. Avranno gli stessi diritti degli altri soci ad eccezione del voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
4. Sono Soci Deliberati tutti coloro che al fine di usufruire dei servizi dell’Unione facciano specifica richiesta che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6
AMMISSIONE
1. La domanda di ammissione è sottoposta all’approvazione del consiglio direttivo.
2. La qualifica di socio decorre dalla data di ammissione da parte del consiglio direttivo stesso.

ARTICOLO 7
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
1. La qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata 4 (quattro) mesi prima della scadenza dell’anno solare;
b) perdita dei requisiti previsti dal precedente ARTICOLO 5;
c) espulsione, deliberata dal consiglio direttivo, previa convocazione ed audizione del socio per il contraddittorio, nei casi di:
morosità o comunque mancato pagamento della quota sociale entro i termini; inosservanza grave a obblighi o norme previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 8
ORGANI
1. Gli organi dell’associazione sono i seguenti:
– L’assemblea;
– Il consiglio direttivo;
– Il presidente del consiglio direttivo.
– Il collegio dei revisori

ARTICOLO 9
ASSEMBLEA
1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti i soci della medesima e si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa periodica.
3. Ogni socio ha un voto in assemblea. E’ ammessa la possibilità di delega, esclusivamente ad altro socio; è comunque vietato un numero di deleghe superiori a tre.
4. L’assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Comune di Venezia.
5. La convocazione viene fatta dal consiglio direttivo, e per esso dal suo presidente, non meno di quindici giorni prima del termine fissato per l’adunanza, e nei casi di urgenza di tre giorni prima, mediante una delle seguenti modalità che il consiglio direttivo riterrà adeguata:
a) comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito avviso contente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza;
b) affissione nella sede sociale di apposito avviso del medesimo contenuto di cui al punto precedente.
6. La convocazione dell’assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, anche elettroniche ed anche in sostituzione di quelle anzidette, che il consiglio direttivo riterrà idonee ad assicurare la prova del ricevimento dell’avviso.
7. Può essere prevista un’adunanza in seconda convocazione.
8. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa periodica.
9. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio direttivo; in assenza anche di quest’ultimo, l’assemblea nomina tra i presenti il proprio presidente. La stessa assemblea nomina un segretario della riunione, il quale redige apposito verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario medesimo. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea, moderare la discussione e proclamare i risultati. I lavori dell’assemblea sono riportati nel verbale redatto dal segretario, nel quale devono essere riassunti gli interventi dei soci che ne facciano espressa richiesta.

10. Le delibere assembleari sono rese note a tutti i soci.
11. L’assemblea ordinaria si costituisce validamente: in prima convocazione, quando interviene la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. L’assemblea ordinaria: approva il bilancio preventivo e il consuntivo; nomina i membri del consiglio direttivo; approva e modifica i regolamenti interni dell’associazione; delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal consiglio direttivo su quant’altro ad essa domandato per legge o per statuto.
13. L’assemblea straordinaria si costituisce validamente: in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, quando interviene almeno ¼ (un quarto) più uno dei soci. Essa delibera, sia un prima che in
seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
14. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; scioglimento dell’assemblea e devoluzione del patrimonio.
15. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque soci.
2. Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.
3. Il consiglio direttivo attribuisce nel proprio ambito le cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario e ne definisce le competenze non espressamente regolate dal presente statuto.
4. Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un consigliere, alla prima riunione utile il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.
5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre e comunque ogni volta che sia necessario, su richiesta del presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. Esso si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri ed è presieduto dal presidente e, in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Non è ammessa rappresentanza.
6. Dalle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario appositamente nominato fra i consiglieri. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
7. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. In particolare esso procede:
a) alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea;
b) alla predisposizione dei regolamenti interni dell’associazione ed alle relative modifiche;
c) alla fissazione delle quote associative annuali;
d) alla revisione degli elenchi dei soci;
e) alle decisioni sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
f) alle deliberazioni su ogni altra questione che ad esso spetti in virtù del presente statuto ovvero che riguardi l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
8. Il consiglio direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti di delega.
9. La carica di consigliere è tenuta a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese e di gettoni di presenza da deliberarsi da parte dell’assemblea.

ARTICOLO 11
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Al presidente del consiglio direttivo, e, in caso di assenza o impedimento di questi, al vicepresidente, è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettando a lui la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

ARTICOLO 12
ENTRATE, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO
1. Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative periodiche versate dai soci;
b) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
c) dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
2. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengano da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’associazione.
3. L’esercizio finanziario si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
4. Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati dall’assemblea.
5. il bilancio annuale deve far riferimento alla situazione economica e finanziaria dell’associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati.
6. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utile o avanzi di gestione nonché fondi, di riserve di capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13
IL COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri effettivi, che durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti.
2. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità dell’Unione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio Direttivo ed effettua le verifiche di cassa.
3. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 14
FONDO STATUTARIO PER LA FORMAZIONE
1. Viene previsto un Fondo per la Formazione degli Associati dove confluiranno rimborsi, quote, contributi e proventi vari relativi alle attività previste dall’art. 4 comma 2.
2. Il Fondo verrà distinto con voce distinta nel bilancio di fine anno.
3: Eventuali avanzi potranno essere utilizzati al fine dell’acquisizione di strumenti per la formazione.

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